Cooperazione amministrativa fiscale: le regole per i gestori di piattaforme digitali
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25.03.2023 n. 72, il dlgs del 1° marzo 2023 n. 32 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
La digitalizzazione dell’economia ha registrato una rapida crescita e la dimensione transfrontaliera
dei servizi offerti tramite i Gestori di piattaforme ha reso estremamente difficile per le Amministrazioni fiscali degli Stati membri l’acquisizione delle informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente i ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web, soprattutto allorché i proventi transitano attraverso Piattaforme digitali stabilite in giurisdizioni estere.
Pertanto, l’introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei Gestori delle piattaforme
digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati potranno consentire, quindi, alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle stesse Piattaforme.
Il Decreto Legislativo si compone di cinque Capi.
I Capi da I a IV (articoli da 1 a 15) contengono il recepimento delle disposizioni di cui al nuovo articolo art. 8-bis quater e dell’Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva che si recepisce, con riferimento agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica, posti a carico dei Gestori di piattaforme digitali:
- Capo I Disposizioni generali
- Capo II Procedure di adeguata verifica in materia fiscale
- Capo III Obblighi di comunicazione e scambio di informazioni
- Capo IV Ulteriori disposizioni per l'efficace attuazione
Il V Capo (articoli da 16 a 19), avente ad oggetto “Altre disposizioni”, introduce ulteriori modifiche per l’attuazione della Direttiva (UE) 2021/514, che riguardano tra l’altro la protezione e violazione dei dati, le verifiche congiunte e i termini di decorrenza del provvedimento.
Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione
L’articolo 6 in particolare, disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all’acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la Piattaforma.
Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce:
- l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata
- e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato.
Per ogni venditore che è un'entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce:
- i documenti giustificativi,
- i dati o le informazioni che attestino che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario.