Rubrica del lavoro

Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro diventa legge: ecco il testo coordinato

Il Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro (DL del 21.09.2021 n. 127) diventa Legge.

Scarica il testo del Decreto 127/2021 coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge di conversione del 19.11.2021 n. 165.

Ricordiamo che il decreto, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

Alcune novità introdotte in sede di conversione:

  • si prevede che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità.
  • In merito alla scadenza delle certificazioni verdi, il nuovo articolo 3-bis prevede che, qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa.
  • Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessita' e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Green Pass sui luoghi di lavoro e sanzioni

In breve sintesi vediamo le altre disposizioni contenute nel decreto. Dal 15 ottobre 2021 si prevede quanto segue:

  • Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato.
    A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19:
  • Sono tenuti a essere in possesso dei Certificati Verdi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
    L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni. 
  • i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19.

Per quanto riguarda le sanzioni, il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, a seconda del luogo di lavoro:

  • è considerato, nel settore pubblico, assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde, dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
    Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
  • è considerato, nel settore privato, assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
    È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
    Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde, in particolare, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Per approfondire il tema delle Certificazioni verdi leggi gli articoli:

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