Lauree abilitanti: legge in Gazzetta
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2021 la legge n. 163 del 8 novembre 2021 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti",
che prevede l'eliminazione dell'esame di stato ai fini dell'abilitazione per alcune professioni. l'abilitazione si conseguirà già con l'esame finale del corso di studi, previa acquisizione di crediti formativi attraverso tirocini pratici. Si attendono numerosi decreti ministeriali e rettoriali per l'effettiva decorrenza delle novità.
Di seguito i contenuti principali .
Art. 1 Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo: L'esame finale abilita all'esercizio delle rispettive professioni. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti previste almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. svolti nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi
Art. 2 Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale 1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti:
- in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe LP-01,
- in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e
- in professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe LP-03
abilita all'esercizio delle professioni, correlate di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
Art. 3 Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti:
Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sarà adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante e le le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari
Art. 4 Ulteriori titoli universitari abilitanti : l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non e' richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere ottenuti , con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali . Con i medesimi regolamenti dno disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti. Comma 3. I regolamenti sono emanati sulla base delle seguenti norme generali :
a) riordino della disciplina d per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;
b) semplificazione delle modalita' di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;
c) determinazione dell'ambito dell'attivita' professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;
d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi
e) uniformita' dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b)
f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.
Art. 5 Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti 1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali E' previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa, che sarà definita con successivo decreto.
Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. L'adeguamento della disciplina si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali citati e riguarda i corsi di studio attivati dalle universita' statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le universita' telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.
Art. 7 Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo
- . Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. da definire con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute.
- Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento DPR giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attivita' svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale, con le modalità stabilite da un prossimo decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.
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