Rubrica del lavoro

Legge anti violenza e molestie sul luogo di lavoro: in vigore la Convenzione OIL

Nella Gazzetta Ufficiale  n. 20 del 26 gennaio 2021 è stata  pubblicata la Legge 15 gennaio 2021, n. 4: Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione dell'OIL.

Un comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, informa che la convenzione è entrata in vigore il 29 ottobre 2022,

Convenzione OIL anti violenza: i principi

I principi fondamentali affermati nel documento  definito "Convenzione sulla violenza e sulle molestie  2019" sono i seguenti:

  • La  Convenzione si applica  a  tutti  i  settori,  sia privati che pubblici, nell'economia  formale  e  informale,  in  aree urbane o rurali.
  •  In conformita' con il diritto e le circostanze nazionali e  in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei  datori  di  lavoro e  dei lavoratori, i   Membri  sono  tenuti   ad  adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato  sulla  prospettiva   di  genere per la prevenzione e l'eliminazione  della   violenza  e  delle  molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio  deve tenere in considerazione la violenza e le  molestie che coinvolgano soggetti

terzi, qualora rilevante, e includere: 

      a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge; 

      b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino  misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie; 

      c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione  di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie; 

      d)  l'istituzione   o  il  rafforzamento dei meccanismi  per l'applicazione e il monitoraggio; 

      e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di  ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno; 

      f) l'istituzione di misure sanzionatorie; 

      g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attivita'  educative  e formative e la promozione di  iniziative di sensibilizzazione secondo modalita' accessibili e adeguate; 

      h) la  garanzia di  meccanismi  di ispezione e di  indagine efficaci per i  casi di  violenza e di  molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

  •      Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio ciascuno Stato Membro riconosce i ruoli e  le funzioni, diversi e complementari, di governi nonche' di datori di lavoro e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo  conto  della diversita'   della  natura  e   della  portata  delle   rispettive  responsabilita'. 

L' Obiettivo della Convenzione è quello di "proteggere  i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a  persone  che  lavorino indipendentemente  dallo   status   contrattuale,   le   persone   in formazione, inclusi i tirocinanti e  gli  apprendisti,  i  lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un  impiego  e  i candidati a un lavoro, e  individui  che  esercitino  l'autorita',  i doveri e le responsabilita' di un datore di lavoro".    

Gli Stati Membri  dovranno mettere in campo anche meccanismi di controllo sull’applicazione delle norme e per garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci , garaneno contemporaneamente la   privacy dei soggetti coinvolti 

A questo fine andra rafforzata  l'azione degli ispettorati del lavoro e delle altre autorità competenti abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

Allegati: