Taglio del prezzo del carburante: decreti riduzione accise in Gazzetta
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 21.03.2022 n. 67, i decreti che danno il via alla riduzione temporanea delle accise sui carburanti e di conseguenza al taglio dei prezzi del carburante, per 1 mese a partire dal giorno successivo della pubblicazione in GU, in particolare si tratta del:
- decreto del Mef del 18.03.2022 "Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti"
- decreto del 21.03.2022 n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina". Per le altre misure previste dal decreto leggi anche Contenimento costi dell'energia: le agevolazioni per le imprese del Decreto Crisi Ucraina.
L’effetto della misura comporterà una riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Si attendono chiarimenti in quanto i due decreti indicano valori differenti, vediamoli in breve.
Cosa prevede il decreto del 18.03.2022
Riduzione temporanea delle aliquote di accisa
Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a
decorrere dal 22 marzo (giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella GU) e fino al 30° giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa, di cui all Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto
indicati prodotti, sono ridotte alle seguenti misure:
- benzina: 643,24 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61 euro per mille chilogrammi.
Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui sopra si provvederà con il maggior gettito riferito al periodo 1° ottobre 2021- 31 dicembre 2021, derivante dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, valutato in 308,17 milioni di euro.
Cosa prevede il decreto del 21.03.2022 n. 21
Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante
In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo 22 marzo al 21 aprile 2022 (dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data), nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore:
- per la benzina e gli oli da gas o gasolio usato come carburante fino al 21 aprile 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21;
- per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante fino al 20 aprile 2022, come fissato dall’art. 1, comma 1, del decreto 18 marzo 2022.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui sopra:
- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa
- e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti,
devono trasmettere all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico delle accise ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti:
- sia al 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge)
- alla fine della giornata del 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla medesima data);
La comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In merito alle modalità di invio della suddetta comunicazione l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti con Circolare del 23.03.2022 n. 11.
AGGIORNAMENTO: L'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21) è venuto meno a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto 6 aprile 2022 e dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2 del nuovo decreto legge del 2 maggio 2022 n. 38 con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
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