AZIENDE ARTIGIANE

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro del personale dipendente delle imprese artigiane.
Per il settore tessile – moda, tessile – abbigliamento calzaturiero, del settore occhialeria, e del settore pulitintolavanderia, riguarda i rapporti con le imprese esercenti le seguenti attività:
- Tessile – Abbigliamento – Calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (ad es. lana, cotone, seta, tinto – stamperie, tessili vari, ecc)
- Alta moda
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di ogni tipo
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni
- Lavorazione o confezione di pellicceria
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo
- Bottoni
- Lavorazione e confezione di guanti
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.
- Modisterie
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio
- Ricamo
- Rammendo
- Merletti
- Bomboniere in tessuto
- Borse con lavorazione all’uncinetto
- Retine per capelli
- Fiori artificiali
- Lavorazione e confezioni arredi sacri
- Scialli in genere, ventagli
- Modelli in carta
- Oggetti di cucito in genere
- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard
- Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione di parrucche
- Produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc) sia fabbricato;
- Lavanderie, puliture a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere
- Occhiali o articoli inerenti l’occhialeria (es: montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc) e che svolgono l’attività di ottica.
Le parti si danno atto che fra le imprese dei comparti sopraindicati sono già comprese quelle che operano in subfornitura.
Per il settore alimentare – panificazione riguarda i rapporti di lavoro alle dipendenze delle imprese artigiane alimentari, esercenti le seguenti attività:
Settore alimentare:
- acque minerali e bibite in acqua minerale.
- alcolici in generale ed acquaviti;
- alcool;
- alimentari vari;
- alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc);
- alimenti zootecnici;
- apicoltura;
- birra e malto;
- biscotti e fette biscottate;
- involucri naturali per salumi;
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria;
- frantoi;
- gelateria;
- lattiero – casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori, acque, bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione carni;
- molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
- oli e grassi vegetali, animali e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cous cous, e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni alimentarie varie;
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
- prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticcerie, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;
- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thé;
- yoghurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti;
- produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio;
- produzione di ghiaccio.
Settore panificazione
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annesso i comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell’ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l’impresa familiare.
Per il settore servizi, riguarda i rapporti di lavoro alle dipendenze delle imprese artigiane aventi i requisiti di cui alla legge 443/1985 s.m.i. ivi comprese le apposite normative regionali in materia, esercenti, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
- Servizi di pulizia ed attività complementari svolte nell’ambito di mostre, negozi, uffici, condomini ed in genere aree e ambienti pubblici e privati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti industriali;
- Servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione;
- Servizi di disinfezione e derattizzazione così come definiti e regolati dalla legge 82/1994, dal d.m.274/1997 e dal d.m. 7/2007;
- Servizi di pulizia e manutenzione piscine.
Per il settore dell’acconciatura ed estetica si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese di:
- acconciatura;
- estetica;
- tricologia non curativa;
- tatuaggio;
- piercing;
- centri benessere, ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera;
- toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente.