AZIENDE ARTIGIANE

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro del personale dipendente delle imprese artigiane.

Per il settore tessile – moda, tessile – abbigliamento calzaturiero, del settore occhialeria, e del settore pulitintolavanderia, riguarda i rapporti con le imprese esercenti le seguenti attività:

  • Tessile – Abbigliamento – Calzaturiero compresi i seguenti comparti:
  • Tutto il tessile tradizionale (ad es. lana, cotone, seta, tinto – stamperie, tessili vari, ecc)
  • Alta moda
  • Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto
  • Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di ogni tipo
  • Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni
  • Lavorazione o confezione di pellicceria
  • Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo
  • Bottoni
  • Lavorazione e confezione di guanti
  • Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.
  • Modisterie
  • Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio
  • Ricamo
  • Rammendo
  • Merletti
  • Bomboniere in tessuto
  • Borse con lavorazione all’uncinetto
  • Retine per capelli
  • Fiori artificiali
  • Lavorazione e confezioni arredi sacri
  • Scialli in genere, ventagli
  • Modelli in carta
  • Oggetti di cucito in genere
  • Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard
  • Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione di parrucche
  • Produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc) sia fabbricato;
  • Lavanderie, puliture a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere
  • Occhiali o articoli inerenti l’occhialeria (es: montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc) e che svolgono l’attività di ottica.

Le parti si danno atto che fra le imprese dei comparti sopraindicati sono già comprese quelle che operano in subfornitura.

Per il settore alimentare – panificazione riguarda i rapporti di lavoro alle dipendenze delle imprese artigiane alimentari, esercenti le seguenti attività:

Settore alimentare:

  • acque minerali e bibite in acqua minerale.
  • alcolici in generale ed acquaviti;
  • alcool;
  • alimentari vari;
  • alimenti dietetici e della prima infanzia;
  • alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc);
  • alimenti zootecnici;
  • apicoltura;
  • birra e malto;
  • biscotti e fette biscottate;
  • involucri naturali per salumi;
  • cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
  • condimenti e spezie;
  • conserve animali;
  • dolciaria;
  • frantoi;
  • gelateria;
  • lattiero – casearia;
  • lavorazioni e conserve ittiche;
  • liquori, acque, bevande gassate e non;
  • lievito;
  • macellazione e lavorazione carni;
  • molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
  • oli e grassi vegetali, animali e da semi e frutti oleosi;
  • paste alimentari, cous cous, e prodotti farinacei simili;
  • pasticceria fresca e conservata;
  • pastificazione;
  • piadina e similari;
  • pizza;
  • preparazioni alimentarie varie;
  • prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
  • prodotti amidacei;
  • prodotti di panetteria;
  • produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
  • riserie;
  • rosticcerie, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;
  • torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thé;
  • yoghurterie;
  • vini;
  • zucchero e dolcificanti;
  • produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio;
  • produzione di ghiaccio.

Settore panificazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annesso i comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell’ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l’impresa familiare.

Per il settore servizi, riguarda i rapporti di lavoro alle dipendenze delle imprese artigiane aventi i requisiti di cui alla legge 443/1985 s.m.i. ivi comprese le apposite normative regionali in materia, esercenti, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

  • Servizi di pulizia ed attività complementari svolte nell’ambito di mostre, negozi, uffici, condomini ed in genere aree e ambienti pubblici e privati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti industriali;
  • Servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione;
  • Servizi di disinfezione e derattizzazione così come definiti e regolati dalla legge 82/1994, dal d.m.274/1997 e dal d.m. 7/2007;
  • Servizi di pulizia e manutenzione piscine.

Per il settore dell’acconciatura ed estetica si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese di:

  • acconciatura;
  • estetica;
  • tricologia non curativa;
  • tatuaggio;
  • piercing;
  • centri benessere, ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera;
  • toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente.

Tabella comparativa con CCNL di riferimento

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