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Decreto Carburanti 2026: aumento accisa sul gasolio ed esenzione bollo auto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 il Decreto Legge 17 settembre 2026 n. 162, recante "Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale".

Il provvedimento, in vigore dal 18 settembre 2026, dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, con la possibilità che il testo venga modificato in sede di conversione.

In breve sintesi, il decreto stabilisce:

  • Accisa sul gasolio in aumento in due scaglioni: 572,90 €/1000 litri dal 18 al 25 settembre, 622,90 €/1000 litri dal 26 settembre al 5 ottobre 2026;
  • Proroga di un mese (a ottobre) del credito d'imposta per l'autotrasporto;
  • Esenzione bollo auto 2027 per un veicolo, con requisiti di potenza (auto fino a 80 kW) o di tipologia (moto/ciclomotori a benzina);
  • Nuovi criteri di riparto del fondo frontalieri italo-svizzeri per Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Bolzano;
  • Differimento al 1° dicembre 2026 di un contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2026;
  • 288 milioni di euro in più per le borse di studio universitarie 2026;
  • 150 milioni di euro alla Fondazione Milano-Cortina 2026 per l'equilibrio di bilancio.

Vediamo nel dettaglio le principali novità.

Aumento dell’accisa sul gasolio da autotrazione

La misura più rilevante del decreto, dal punto di vista dell'impatto immediato su imprese e cittadini, riguarda la rideterminazione dell'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, prevista dall'Allegato I al Testo Unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504). La misura si giustifica, come indicato nelle premesse del decreto, con il perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Le nuove aliquote sono così scaglionate:

Periodo di vigenza Aliquota di accisa sul gasolio
Dal 18 settembre 2026 al 25 settembre 2026 572,90 euro per mille litri
Dal 26 settembre 2026 al 5 ottobre 2026 622,90 euro per mille litri

Per il primo periodo (18-25 settembre 2026), la stessa misura di 572,90 euro per mille litri si applica anche all'accisa sui gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) e sul biodiesel immessi in consumo come carburanti, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del Regolamento UE n. 651/2014 (esenzione dalle accise ambientali nell'ambito degli aiuti di Stato).

Gli oneri derivanti da queste misure sono stati valutati in 111,8 milioni di euro per il 2026 e 1,2 milioni di euro per il 2028.

Proroga del credito d'imposta per l'autotrasporto

Il decreto proroga inoltre di un mese il periodo di riferimento per il credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci conto terzi, disciplinato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 18 marzo 2026, n. 33 (convertito dalla L. 79/2026): il periodo "da marzo a settembre" diventa "da marzo a ottobre". Per finanziare la proroga, la relativa autorizzazione di spesa è incrementata di 21,2 milioni di euro per il 2026.

Esenzione dal bollo auto per il 2027

Una delle novità di maggiore interesse per i contribuenti persone fisiche è l'introduzione, limitatamente all'anno 2027, di un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) relativa a un solo veicolo, purché regolarmente assicurato (art. 2).

L'esenzione riguarda i versamenti il cui termine ordinario di scadenza cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Le condizioni di accesso sono differenziate per tipologia di veicolo:

  • Autovetture: l'esenzione spetta alle persone fisiche soggette al bollo per una o più autovetture alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, con potenza non superiore a 80 kW. In presenza di più veicoli agevolabili, l'esenzione si applica a quello con potenza minore; a parità di potenza, a quello con importo di bollo dovuto più basso.
  • Motocicli e ciclomotori: l'esenzione spetta alle persone fisiche soggette al bollo o alla tassa di circolazione per uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte, a benzina, a condizione che il soggetto non risulti già titolare di un'autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW (in tal caso l'esenzione compete solo per l'auto). Anche qui, in caso di più mezzi agevolabili, si applica un criterio di priorità basato sulla minore potenza (per i motocicli) o sulla data di prima immatricolazione più remota (per i ciclomotori).

L'esenzione si applica anche nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, previo accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo. Per compensare la minore entrata alle Regioni e Province autonome è previsto un trasferimento complessivo di 2.293,5 milioni di euro per il 2027, i cui importi saranno ripartiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo 2027.

Nuovo rinvio del contributo sulle piccole spedizioni extra-UE

L'art. 4 del decreto interviene su un altro fronte, del tutto diverso dal tema carburanti: il contributo di 2 euro per spedizione introdotto dall'art. 1, commi 126-128, della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) a copertura delle spese amministrative doganali relative alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE (beni di valore dichiarato non superiore a 150 euro, tipicamente riconducibili all'e-commerce transfrontaliero). 

Il contributo, riscosso dagli uffici doganali all'atto dell'importazione, era già stato oggetto di un primo rinvio (dal 1° gennaio al 1° ottobre 2026) disposto dall'art. 5, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38.

Il nuovo decreto sposta ulteriormente in avanti l'entrata in operatività della misura, dal 1° ottobre 2026 al 1° dicembre 2026, presumibilmente per consentire ai sistemi informativi dell'Agenzia delle Dogane e degli operatori del settore (corrieri espressi, spedizionieri doganali) di completare gli adeguamenti tecnici necessari alla corretta gestione dell'accertamento e della riscossione del contributo. Il differimento comporta oneri per 40,8 milioni di euro nel 2026, coperti ai sensi dell'art. 7 del decreto.

Nota operativa: per gli operatori dell'e-commerce e i corrieri espressi che gestiscono spedizioni extra-UE di modico valore, il contributo di 2 euro a spedizione resta quindi sospeso fino al 1° dicembre 2026; si ricorda che i chiarimenti operativi sulla misura sono contenuti nelle circolari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 37/2025, n. 1/2026 e n. 4/2026.

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