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Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap

Con la Risposta n. 107 del 16 maggio le Entrate hanno chiarito che la remunerazione aggiuntiva delle farmacie 2023

è imponibile secondo le regole ordinarie, vediamo il perché.

Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap

Una società S.r.l. formula un quesito sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP, della "remunerazione aggiuntiva" per le farmacie prevista dall'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, si chiede se la Remunerazione Aggiuntiva 2023 debba essere esclusa dalla base imponibile IRES e IRAP, come era stato stabilito per la remunerazione aggiuntiva del 2021-2022 del peridodo pandemico covid.

Secondo l'istatante si, in quanto la legge di bilancio 2024 ha introdotto un nuovo modello di remunerazione (la Remunerazione Aggiuntiva 2024), che non godrà dell'esclusione fiscale prevista per le precedenti misure temporanee.

L'Agenzia delle Entrate non è d'accordo e precisa che la Remunerazione Aggiuntiva 2023, pur essendo considerata un "contributo a fondo perduto" e quindi fuori campo IVA, non è automaticamente non imponibile ai fini IRES e IRAP. 

L'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, che esclude dal reddito imponibile e dal valore della produzione IRAP i contributi erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid-19, non si applica alla Remunerazione Aggiuntiva 2023.

Secondo l'Agenzia la Remunerazione Aggiuntiva 2023 è considerata in continuità con quella del 2021-2022 ma è stata introdotta in un contesto post-emergenziale e non direttamente legata all'emergenza Covid-19.

Essa mira a stabilizzare il sistema di remunerazione delle farmacie, con una valenza strutturale e non più emergenziale.

La normativa fiscale speciale per l'emergenza Covid-19 non è applicabile alla Remunerazione Aggiuntiva 2023 perché non è stata erogata in via eccezionale per tale emergenza.

La Remunerazione Aggiuntiva 2023 concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP secondo le regole ordinarie, a differenza delle precedenti misure legate all'emergenza Covid-19.

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