scadenza del 31 Luglio 2017
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI – Versamento imposta sostitutiva con maggiorazione
SOGGETTI: Soggetti titolari di reddito d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (società per azioni e in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative; società di mutua assicurazione; società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito d'impresa secondo quanto previsto dall'art. 55 del TUIR, per i beni relativi all'attività commerciale esercitata; enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati;enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all'attività commerciale esercitata; società di ogni tipo e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni), che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
ADEMPIMENTO: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sui maggiori valori iscritti in bilancio in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO:
- 1811 – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – Art. 1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif.