Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

Incentivo assunzione disabili 2026: requisiti, misura e domanda

Anche nel 2026 le imprese che assumono lavoratori con disabilità possono contare su un incentivo economico corrisposto dall'INPS fino al 70% della retribuzione mensile lorda, per periodi che arrivano fino a 60 mesi. Lo conferma il decreto interministeriale del 5 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2026, che ha assegnato al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 76,1 milioni di euro per l'annualità 2025, garantendo continuità a una misura ormai consolidata nel panorama delle agevolazioni all'occupazione.

L'incentivo, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 che ha riscritto l'art. 13 della Legge n. 68/1999, resta disciplinato nelle sue modalità operative dalla Circolare INPS n. 99 del 13 giugno 2016, ancora oggi il riferimento tecnico per la gestione delle domande e delle procedure di conguaglio.

La continuità della misura è legata alla disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, istituito dall'art. 13, comma 4, della Legge n. 68/1999. Il decreto interministeriale del 5 giugno 2026 ha ripartito, per l'annualità 2025, risorse complessive per 76,1 milioni di euro, di cui:

  • 21,9 milioni dallo stanziamento ordinario;
  • circa 7,7 milioni dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro;
  • 46,6 milioni a valere sulle risorse dell'annualità 2025.

L'INPS assicura un monitoraggio trimestrale sull'andamento delle domande e sull'erogazione delle risorse.

Chi può richiedere l’incentivo e per quali lavoratori

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, compresi gli studi professionali, gli enti pubblici economici, le cooperative e le agenzie di somministrazione. L'incentivo spetta sia ai datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione previsto dall'art. 3 della Legge n. 68/1999 per la copertura della quota di riserva, sia a quelli che assumono lavoratori disabili senza esservi tenuti.

Il beneficio riguarda tre categorie di lavoratori:

  • lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978;
  • lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle medesime tabelle;
  • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Restano escluse dall'incentivo le altre categorie protette che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano in queste tre fattispecie.

 

Quali requisiti servono per mantenere il beneficio e la cumulabitlita

Oltre alla condizione di disabilità del lavoratore assunto, la fruizione dell'incentivo richiede:

  •  il rispetto della regolarità contributiva, delle norme sulla sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi applicati, nonché
  •  la realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, calcolato in unità di lavoro-anno. 
  • Va inoltre rispettata la normativa europea sugli aiuti di Stato, in particolare il regime de minimis.

Sulla cumulabilità: alle risorse nazionali si affiancano quelle dei Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, cumulabili con l'incentivo INPS solo se quest'ultimo non viene percepito per lo stesso rapporto di lavoro. Il Fondo regionale finanzia inoltre il rimborso forfetario delle spese per accomodamenti ragionevoli (abbattimento barriere architettoniche, adeguamento postazioni di lavoro, formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo) per lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

 L'incentivo INPS resta cumulabile con eventuali riduzioni contributive, ma non con altre misure di sostegno economico riferite allo stesso lavoratore.

Quanto vale l’incentivo e per quale tipo di contratto

L'agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, e per le trasformazioni di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45% l'incentivo spetta anche in caso di assunzione a tempo determinato, purché di durata non inferiore a 12 mesi.

L'entità e la durata del beneficio variano in base al grado di disabilità del lavoratore assunto 

ESEMPI DI CALCOLO

Ecco tre esempi numerici semplici basati sulle percentuali  indicate, prendendo come retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali €2.000.

  • Riduzione per disabilit  > 79% (70% per 36 mesi)

Incetivo mensile: 70% di €2.000 = €1.400

Durata: 36 mesi

Totale incentivo su 36 mesi: €1.400 × 36 = €50.400

  • Riduzione per disabilita  67–79% (35% per 36 mesi)

Incentivo mensile: 35% di €2.000 = €700

Durata: 36 mesi

Totale incentivo su 36 mesi: €700 × 36 = €25.200

  • Disabilità intellettiva o psichica con riduzione > 45% (70% per 60 mesi)

Incentivo mensile: 70% di €2.000 = €1.400

Durata: 60 mesi

Totale incentivo su 60 mesi: €1.400 × 60 = €84.000

Scarica la scheda di sintesi

Come e quando presentare la domanda all’INPS

La domanda di ammissione all'incentivo va inviata all'INPS esclusivamente per via telematica, tramite il cassetto previdenziale dell'azienda o, in alternativa, il Portale delle Agevolazioni (già noto come applicazione "DiResCo"), utilizzando il modulo di istanza "151-2015". Nella domanda vanno indicati i dati identificativi del lavoratore, la tipologia di disabilità, la natura del rapporto di lavoro e l'imponibile lordo annuo previsto.

La procedura ha scadenze perentorie da rispettare in sequenza:

  • l'INPS risponde entro 5 giorni comunicando la disponibilità delle risorse e l'importo massimo prenotabile;
  • il datore di lavoro ha 7 giorni per stipulare il contratto, se non già in essere;
  • il datore di lavoro ha 14 giorni lavorativi per comunicare l'avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione.

L'inosservanza di questi termini comporta la perdita degli importi prenotati. Una volta confermata la domanda, il beneficio viene fruito mensilmente in conguaglio nelle denunce contributive UniEmens; per i datori di lavoro agricoli la fruizione avviene tramite le denunce DMAG trimestrali.

FAQ

Un'azienda che non ha l'obbligo di assunzione può comunque richiedere l'incentivo?

Sì. L'incentivo spetta sia ai datori di lavoro soggetti all'obbligo di quota di riserva ex art. 3 Legge 68/1999, sia a quelli che assumono lavoratori disabili senza esservi tenuti.

È possibile ottenere l'incentivo per un contratto a tempo determinato?

Solo per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, e solo se il contratto ha durata non inferiore a 12 mesi. Per le altre categorie serve un contratto a tempo indeterminato.

Cosa succede se il datore di lavoro non comunica l'assunzione entro 14 giorni?

La mancata comunicazione entro il termine perentorio di 14 giorni lavorativi comporta la perdita degli importi prenotati.

L'incentivo INPS è cumulabile con i fondi regionali per la disabilità?

Sì, ma solo se l'incentivo INPS non viene percepito per lo stesso rapporto di lavoro coperto dal fondo regionale.

Come si utilizza concretamente il beneficio una volta ottenuto?

Mensilmente, in conguaglio nelle denunce contributive UniEmens (DMAG trimestrali per i datori agricoli).

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